Le **aste giudiziarie** sono procedure di vendita forzata di beni mobili e immobili disposte dal Tribunale, che avvengono nell'ambito di un'esecuzione immobiliare o di una liquidazione giudiziale (ex fallimento). Quando un debitore non riesce a saldare i propri debiti, i creditori possono richiedere al giudice il pignoramento dei suoi beni, che vengono poi messi all'asta pubblica per ottenere la liquidità necessaria a soddisfare i crediti. Il Giudice dell'Esecuzione dispone la vendita in modo trasparente e regolamentato.
2 Come funzionano le aste giudiziarie?
Le aste giudiziarie seguono una procedura regolamentata che va dalla pubblicazione dell'avviso al trasferimento definitivo del bene. Il **Giudice dell'Esecuzione** emette un'**ordinanza di vendita** che stabilisce il prezzo base d'asta, le modalità di partecipazione e la data di vendita. L'avviso viene pubblicato almeno **45 giorni prima** della scadenza.
3 Chi può partecipare a un’asta?
Le aste sono **aperte a tutti i soggetti** che abbiano la capacità di agire e possano liberamente acquistare immobili secondo la legge italiana. Possono presentare offerte sia le **persone fisiche** (cittadini italiani e stranieri) sia le **persone giuridiche** (società, enti, associazioni).
Le principali limitazioni riguardano:
Il **debitore esecutato** (proprietario del bene pignorato).
I creditori procedenti (in determinati casi).
I soggetti che hanno rapporti di parentela o lavoro con il giudice della procedura.
I professionisti coinvolti nell'esecuzione, come il custode giudiziario o il delegato alla vendita.
4 Cosa si può comprare nelle aste giudiziarie?
p>Si possono comprare sia **beni immobili** che **beni mobili** provenienti da procedure di esecuzione forzata o liquidazione giudiziale.
**Immobili**: case e appartamenti residenziali, villette, terreni (edificabili e agricoli), capannoni industriali, negozi, uffici, box auto e posti auto.
**Beni mobili**: autovetture, moto, macchinari industriali, arredi, gioielli, opere d'arte, quote societarie, marchi e brevetti.
Ogni lotto è descritto in dettaglio nella **perizia di stima** allegata all'avviso di vendita.
5 Qual è la differenza tra asta con deposito e senza deposito?
Le modalità si distinguono in **asta con deposito cauzionale (auction)** e **asta senza deposito cauzionale (free auction)**.
**Asta con deposito (Auction)**: Prevede il versamento di un **deposito cauzionale** (solitamente 10% dell'offerta) prima di poter partecipare. L'utente viene abilitato solo dopo la verifica dell'accredito della cauzione.
**Asta senza deposito (Free Auction)**: **Non prevede il versamento** di una somma di denaro per accedere. [cite_start]Vince chi inserisce l'offerta pari o più alta della base d'asta allo scadere del termine.
6 Quali sono le procedure da seguire per partecipare a un’asta?
La procedura prevede passaggi specifici da completare entro i termini indicati nell'avviso di vendita:
**Individuazione e studio**: Trovare l'immobile e consultare la **perizia di stima**, l'ordinanza di vendita e le modalità di partecipazione.
**Sopralluogo**: **È consigliabile effettuare un sopralluogo** prenotando la visita tramite il custode giudiziario.
**Preparazione dell'offerta**: Compilare la **domanda di partecipazione** con dati anagrafici, indicazione del lotto e importo offerto.
**Versamento della cauzione**: Includere il documento contabile (ricevuta bonifico, CRO, o assegno circolare) che attesti il versamento della cauzione, se prevista.
**Presentazione**: Presentare l'offerta secondo le modalità specificate nel bando. Nelle aste sincrone miste occorre collegarsi (o presentarsi) per i rilanci in tempo reale.
7 Cosa s’intende per “manifestazione d’interesse”?
È una particolare modalità di vendita giudiziaria che costituisce un **invito ad offrire**, non una vera e propria asta competitiva. Viene usata per beni complessi o immobili che richiedono una valutazione più flessibile del mercato.
A differenza delle aste tradizionali:
I beni vengono pubblicati con un **valore di stima indicativo** anziché un prezzo base rigido.
Gli interessati presentano una **proposta di acquisto vincolante** (offerta irrevocabile).
Le offerte vengono **esaminate dagli organi competenti** (Giudice, Curatore, ecc.), che possono accettare, rifiutare o **negoziare** le proposte, non essendoci aggiudicazione automatica al miglior offerente.
Procedura e partecipazione
1 Quali documenti servono per partecipare a un'asta giudiziaria?
La documentazione varia a seconda che l'offerente sia una persona fisica o giuridica.
**Persone Fisiche**: Documento d'identità valido, codice fiscale e la ricevuta di versamento della cauzione (bonifico con CRO/TRN o assegno circolare). I coniugi in comunione dei beni devono specificarlo.
**Persone Giuridiche (Società)**: Visura camerale aggiornata (non anteriore a sei mesi), statuto societario, delibera del CdA che autorizza l'acquisto e procura notarile che attesti i poteri del rappresentante legale.
2 Posso visitare un'immobile prima dell'asta?
**Sì**, è fortemente consigliato. La visita (sopralluogo) serve a verificare lo stato dell'immobile e la sua corrispondenza con la perizia di stima.
Per prenotare, occorre **contattare il custode giudiziario** nominato dal Tribunale, i cui riferimenti sono indicati nell'avviso di vendita[cite: 111]. È possibile farsi accompagnare da tecnici di fiducia (geometri, architetti).
3 Come si paga una casa comprata all'asta?
Il pagamento avviene in due fasi:
**Cauzione**: Versata per partecipare. Se l'aggiudicatario vince, viene trattenuta come acconto.
**Saldo Prezzo**: Dopo l'aggiudicazione definitiva, l'acquirente deve versare il saldo **entro i termini perentori** stabiliti nell'ordinanza (generalmente **60-120 giorni**).
Il saldo include la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e la cauzione, più le imposte (registro, ipotecarie e catastali), il compenso del delegato alla vendita, eventuali arretrati condominiali e il fondo spese. Il mancato versamento comporta la decadenza dall'aggiudicazione e la **perdita integrale della cauzione**.
4 Serve il notaio per la casa comprata all'asta?
**No**, non è necessario il rogito notarile tradizionale. Il trasferimento di proprietà avviene tramite il **decreto di trasferimento** emesso dal Giudice dell'Esecuzione, che sostituisce a tutti gli effetti l'atto notarile di compravendita e ha la medesima efficacia giuridica.
5 Posso revocare l'offerta fatta in un'asta giudiziaria?
**No**, l'offerta di acquisto presentata in un'asta giudiziaria è **irrevocabile per legge** (Codice di Procedura Civile). Una volta depositata con la relativa cauzione, l'offerente non può più ritirarsi o modificare la proposta.
6 Cosa succede se sono l'unico offerente?
Se sei l'unico offerente e la tua offerta è **valida** (pari o superiore al prezzo base d'asta), l'immobile ti viene **aggiudicato automaticamente** al prezzo che hai proposto, senza la necessità di una gara al rialzo. Il Giudice o il delegato verifica la regolarità formale della documentazione e procede all'aggiudicazione definitiva.